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L’art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ha istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane, al quale sono state destinate ed impegnate, sino ad oggi, risorse complessive pari a 72.190.805,92 €, di cui 12.000.000,00 € ancora da erogare.
L’istituzione del Fondo, dettata dalla necessità di intervenire anche nell’ambito del credito agevolato e convenzionato per le imprese artigiane, attraverso lo strumento del fondo di rotazione, ha operato con successo a partire dall’ottobre 2002. Al 30 giugno 2008 risultano pervenute n. 5472 domande di agevolazione, corrispondenti ad operazioni ammesse alle agevolazioni per € 301.492.687,64.=, con quota fondo impegnata per € 141.011.730,04. Allo stato attuale, ad una sufficiente assegnazione di risorse allo strumento, in termini di stanziamento di competenza, si riscontrano dei tempi di attesa delle domande nel soddisfacimento delle richieste di erogazione delle provviste dovuti ai noti problemi di contenimento della spesa (in termini di cassa) legati al patto di stabilità.

CRITERI DI UTILIZZO e MODALITÀ DI GESTIONE

(attenzione, si tratta dei primi punti, se siete direttamente interessati, vi invito a scaricare i documenti disponibili in fonco all’articolo, grazie)
1. Finalità
Il Fondo di rotazione è uno strumento che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle
imprese artigiane per favorire lo sviluppo dell’attività d’impresa.
2. Requisiti e soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese aventi tutti i seguenti requisiti:
- imprese artigiane e i loro consorzi, così come definiti dalla legge regionale 31.12.1987, n. 67 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative associazioni temporanee di imprese;
-sede operativa ed iniziativa da agevolare ubicate nel Veneto;
- sede legale ed operativa nel Veneto per le tipologie di intervento di cui al successivo art. 4 lett. C;
3. Esclusione dai benefici
Agli effetti della regola comunitaria de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, sono esclusi i seguenti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Qualora il soggetto richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, abbia titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali fondi gestiti da Veneto Sviluppo SpA presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, quest’ultima provvede d’ufficio a inoltrare la domanda di agevolazione al fondo di rotazione pertinente.
4. Tipologie di intervento
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
A. spese di investimento per:
1) acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili destinati all’attività d’impresa;
2) acquisto di terreni, destinati a insediamenti artigianali dagli strumenti territoriali e urbanistici vigenti, finalizzato alla costruzione e/o ampliamento, comprese le aree attigue funzionali all’attività, con avvio lavori (D.I.A.) entro i tre anni dalla concessione dell’agevolazione;
3) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature* (nuovi e usati rigenerati da rivenditore autorizzato);
4) acquisto di automezzi e natanti (nuovi) in conto proprio e mezzi di trasporto (nuovi, targati e non targati) destinati all’attività artigiana, con esclusione delle autovetture non in versione autocarro e van (salvo che per le attività di taxi ed autonoleggio con conducente);
5) trasferimenti di tecnologia, attuati mediante registrazione e acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate (immobilizzazioni immateriali);

B. spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della
sicurezza nella misura massima complessiva del 10% delle spese ammissibili di cui al punto A. sub.
1) e 2);

C. altre iniziative (alternative tra loro):
1) Ricapitalizzazione aziendale, perfezionabile secondo due modalità:
i. Prestito partecipativo agevolato; prestito agevolato erogabile all’impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito
partecipativo stesso.
ii. Finanziamento agevolato: sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuto versamento dell’aumento nelle casse sociali.
2) Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;
3) Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l’importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda.
In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l’effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.
5. Ammissibilità delle spese
Sono ammissibili le spese da realizzare e quelle effettuate (data fattura) non antecedente a 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione.
Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento/leasing
sono da erogare/attivare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del fondo,
salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente
per comprovate cause di forza maggiore.
6. Forme di intervento
Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di finanziamenti agevolati e di locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento, con esclusione del leasing immobiliare, fatte salve le operazioni già presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri). Per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.
7. Importo delle operazioni e limite dell’agevolazione
Le iniziative sono finanziabili fino al 100% dell’importo ammesso. Tale importo va da un minimo di € 25.000,00 a un massimo di € 300.000,00.
8. Durata delle operazioni
La durata massima delle operazioni di finanziamento è prevista in:
- 10 anni per gli investimenti immobiliari, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento;
- 5 anni per gli altri investimenti, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento.
In caso di investimenti promiscui la durata massima verrà determinata in base alla prevalenza della
spesa (immobiliare o mobiliare).
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di
distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione da
parte di Veneto Sviluppo S.p.A. e comunque per tutta la durata del finanziamento agevolato.
9. Misura dell’agevolazione
Posto che i finanziamenti e le locazioni finanziarie sono realizzati con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista – una delle banche o delle società di leasing regolata a tasso liberamente negoziato non superiore al tasso convenzionato* e l’altra – pubblica del fondo di rotazione – regolata a tasso zero, il tasso agevolato effettivamente a carico dell’impresa risulta essere il tasso convenzionato o un tasso inferiore liberamente negoziato, ridotto al massimo del:
- 50% per le ditte individuali, le società di persone nonché i consorzi costituiti per la partecipazione a gare di cui al Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1;
- 40% per le restanti imprese e, comunque, per le operazioni di leasing e quelle di investimento immobiliare,
in proporzione alla quota di intervento del Fondo di rotazione al finanziamento.
In ogni caso le operazioni sono soggette al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, come contemplato nel successivo art. 11.
10. Garanzie
Le operazioni di finanziamento (escluse le locazioni finanziarie) devono essere corredate da idonea garanzia rilasciata dagli organismi di garanzia artigiani di cui alla L.R. n. 48 del 6 settembre 1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e).
La garanzia s’intende idonea una volta regolarmente deliberata dall’organismo di cui l’impresa od il consorzio artigiano richiedente il finanziamento sia socio e comunque accettata dall’istituto di credito che  concede il finanziamento.
Per vedere tutta la normativa a disposizione vi invito a scaricare i pdf a disposizione qui sotto.

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