In merito ad alcuni articoli che stanno uscendo al riguardo della legge 29, ritengo sia mio dovere dare una prima spiegazione per non incappare in facili incomprensioni.
Il Consiglio Regionale non intende in nessuna maniera penalizzare le città a forte impatto turistico per la questione della mescita delle bevande alcoliche, soprattutto con l’approssmarsi della stagione estiva. All’articolo 6 della legge 29 troverete un chiaro riferimento al fatto che un comune, presentando un piano di sicurezza (specialmente nella zona delle riviera, ma comunque delle zone turistiche in genere) può ottenere, una deroga ai permessi per la somministrazione di drink alcolici fino alle 4 del mattino.
Il Veneto in questo periodo ha creduto opportuno estendere anche ad altre regioni l’invito ad approvare una legge di questo genere, in modo da non creare situazioni di svantaggio per i nostri esercizi commerciali.
Ad oggi nessuna altra zona d’Italia però ha risposto a questo appello, anche se esiste una la legge nazionale in materia di sicurezza limitata a discoteche e sale da ballo. Inoltre ci tengo a precisare che sempre all’articolo 6 è spiegato che la Giunta Regionale darà i parametri secondo cui i comuni possano benfeiciare della deroga.
In ultima istanza voglio precisare che in nessuna maniera è consentito cambiare o abolire una legge vigente, se non promulgando un’altra legge.
In ultima istanza voglio precisare che in nessuna maniera è consentito cambiare o abolire una legge vigente, se non promulgando un’altra legge.
Nessuno vuole modificare la legge, in Commissione è arrivata una attuazione prevista dalla legge all’articolo sei.
Vi ringrazio per l’attenzione.
A domani
(foto di jacek.jankowsky)









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